La terza sezione penale della Cassazione (sentenza n. 38485/2019) ha confermato il principio per cui deve escludersi il reato previsto dall’art. 193 del TULLS con riferimento all’effettuazione di attività di “telemedicina” nei locali non autorizzati di un centro commerciale, allorchè la stessa non si estenda all’erogazione di prestazioni “tipicamente sanitarie” quali, ad esempio quelle relative alla somministrazione di farmaci, ovvero alla assistenza medica e infermieristica, anche se connesse a strutture a carattere residenziale, oppure relative alla medicina estetica e dermatologica o anche odontoiatrica, ma si limiti allo svolgimento di atti scevri da qualsivoglia attività organizzativa nei quali è lo stesso paziente ad acquisire dati anamnestici che, eventualmente, egli successivamente trasferirà al personale sanitario (ad esempio la rilevazione operata dallo stesso soggetto interessato della propria temperatura corporea ovvero del peso o della pressione arteriosa, sistolica e diastolica), tramite l'utilizzo di strumenti comunemente detti di autodiagnosi (nello specifico l'unica attività sanitaria realizzatasi era stata quella diagnostica, consistente nell'esame dei dati pervenuti in via telematica dalla postazione del centro commerciale e nel giudizio clinico da essi retraibile, integralmente compiuta presso un ambulatorio polispecialistico autorizzato).