Prosegue l’iter di conversione del Decreto Semplificazioni
che ha visto la presentazione nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e
Lavori pubblici del Senato di numerosi emendamenti a modifica della disciplina
sulla titolarità di farmacia. In particolare, mentre nel corso della seduta del
22 gennaio scorso sono stati respinti gli emendamenti che fissavano un tetto
alla presenza delle società di capitali nella titolarità di farmacia,
prevedendo la riserva ai farmacisti del 51% delle quote di capitale sociale
delle società titolari, nonché quelli che introducevano la possibilità di
dispensazione di tutti i farmaci di fascia C nei corner e nelle
parafarmacie, nella seduta successiva è stato inizialmente approvato
l’emendamento che, a modifica della legge Concorrenza n. 124 del 2017, prevede l’abbassamento
dal 20 al 10% del tetto massimo di farmacie sul territorio regionale che
possono essere controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa
società. L’emendamento precisa che tale limitazione opera anche nei confronti
delle società costituite anteriormente alla entrata in vigore della normativa
di riforma, con obbligo di adeguamento entro 36 mesi, con conferma della
competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a vigilare e
applicare sanzioni per l’inosservanza a tale normativa. Nella medesima seduta è
stato, invece, ritirato anche l’emendamento che abbassava dal 51 al 25%
la quota del capitale sociale delle società titolari di farmacia da attribuire
obbligatoriamente ai farmacisti iscritti all’albo. Nella seduta di ieri, dopo
che il Capo dello Stato ha rilevato l’introduzione di norme disomogenee che non
possono trovare accesso nella legge di conversione del Decreto Semplificazioni,
è stato stralciato anche l’emendamento sopra ricordato avente ad oggetto
l’abbassamento dal 20 al 10% del tetto massimo di farmacie che possono essere
controllate in ogni Regione dal medesimo soggetto.