Il Comune è competente a deliberare sull’istituzione di nuove sedi farmaceutiche anche nell’ipotesi di applicazione del “criterio topografico” di cui all’art. 104 r.d. n. 1265/1934 (TULS)

12/11/2019

Con sentenza n. 6998 del 15 ottobre 2019, il Consiglio di Stato si è espresso a favore della competenza del Comune, in luogo della Regione, non solo in caso di applicazione del criterio demografico, per il quale è sopraggiunta la modifica dell’ordinamento farmaceutico ad opera dell’art. 11 d.l. 1/2012, convertito nella l. n. 27/2012, ma anche nell’ipotesi di applicazione del criterio derogatorio topografico, previsto dall’art. 104 r.d. n. 1265/1934 (TULS), che consente l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche, in presenza di particolari condizioni topografiche e di viabilità, nel rispetto del limite minimo di distanza di 3.000 metri dalle farmacie esistenti.

Ad avviso del Supremo Consesso Amministrativo,  a seguito della riforma introdotta dall’art. 11 sopra citato e alla luce dell’interpretazione del quadro normativo  fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 225 del 31 ottobre 2013, devono ritenersi superate le precedenti disposizioni, ancorchè non formalmente abrogate, che attribuivano alla Regione la competenza in materia di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie; sicchè lo strumento pianificatorio non è più configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento dell’ente sovracomunale (la Regione o la Provincia), bensì come un atto di esclusiva competenza del Comune (e per esso della Giunta) e, ciò tanto nella prima applicazione del d.l. n. 1/2012, quanto nelle successive revisioni.

L’individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, quali enti appartenenti ad un livello di governo più prossimo ai cittadini, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale previsti dall’art. 117 Cost. e per questo, fatti salvi i casi in cui il legislatore ha espressamente attribuito alle Regioni e alle Province Autonome  la competenza all’istituzione di farmacie localizzate in determinati siti (stazioni ferroviarie, aeroporti…), che per loro specifica funzione hanno rilevanza sovracomunale, va esclusa una competenza residua delle Regioni, “considerato che la determinazione del livello di governo competente per la localizzazione delle sedi farmaceutiche è da ritenersi principio fondamentale  della materia, per cui ne è preclusa la modificazione da parte del legislatore regionale, le cui disposizioni contrastanti devono ritenersi tacitamente abrogate”. Per questo motivo, il Comune deve, quindi, oggi ritenersi competente anche in nell’ipotesi di revisione della pianta organica, ai sensi del criterio derogatorio di cui all’art. 104 TULS.      

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