Con sentenza del 19 dicembre 2019 (causa C-465/18), la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sulla compatibilità dell’art. 12, comma 2, l. n. 362/1991 che, in caso di trasferimento della titolarità di farmacia comunale, riconosce ai dipendenti il diritto di prelazione. La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato in occasione di un contenzioso avente ad oggetto la cessione di una farmacia comunale, avendo i giudici amministrativi ritenuto che tale norma contrastasse con i principi della libera concorrenza e della parità di trattamento sanciti dal diritto dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia ha ritenuto che il riconoscimento del diritto di prelazione incondizionato concesso ai dipendenti di farmacia comunale, in caso di cessione di quest’ultima, sia idoneo a dissuadere i farmacisti provenienti da altri Stati membri dal partecipare a tale procedura, costituendo una restrizione alla libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 TFUE. Tale restrizione non è stata considerata giustificata in quanto i diritti dei dipendenti sono comunque garantiti dall’ordinamento italiano dalla disciplina prevista dall’art. 2112 c.c. e non essendo provata una maggiore esperienza professionale del dipendente della farmacia comunale, la qualità del servizio prestato o le funzioni svolte, al fine di conseguire l’obiettivo della tutela della salute. Nel riconoscere l’incompatibilità della norma nazionale con l’art. 49 TFUE, i giudici comunitari hanno concluso affermando che l’obiettivo della valorizzazione dell’esperienza professionale di cui all’art. 12 cit. può esser raggiunto anche mediante misure meno restrittive rispetto al riconoscimento di un diritto di prelazione incondizionato, come l’attribuzione di punteggi premiali, nell’ambito della procedura di gara, in favore dei partecipanti che apportino la prova di un’esperienza nella gestione di una farmacia.