Pubblicità di medicinali presso il pubblico: no a restrizioni ingiustificate dei soggetti che possono richiedere l’autorizzazione

13/01/2020

L’AGCM ha formulato alcune osservazioni al Ministero della salute in merito agli effetti restrittivi della concorrenza sul mercato della distribuzione dei prodotti farmaceutici derivanti dalla circolare ministeriale n. 3/2006 dedicata alla “vendita di alcune tipologie di medicinali al di fuori della farmacia”.

In particolare, detta circolare, nel precisare che “l’autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedicazione può essere richiesta solo dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio”, impone, secondo l’Autorità, una restrizione ingiustificata dei soggetti legittimati a richiedere tale autorizzazione, in ragione del fatto che l’art. 118 del Codice del farmaco non prevede alcuna limitazione al riguardo, riconoscendo a qualsiasi operatore autorizzato alla vendita di farmaci che possono essere utilizzati senza intervento di un medico risulta legittimato a richiedere al Ministero della salute l’autorizzazione a pubblicizzare tali prodotti.

Posto che tale restrizione (che peraltro è riportata anche sul portale del Ministero della salute, nella sezione dedicata) potrebbe limitare gli strumenti disponibili per la competizione, a detrimento del complessivo grado di concorrenzialità dei mercati interessati, l’AGCM chiede al Ministero competente di tenere in adeguata considerazione i rilievi sopra riportati, al fine di tutelare e promuovere in modo più efficace la concorrenza nei settori interessati, e lo invita a comunicare le determinazioni assunte al riguardo (segnalazione AS1628 del 9 dicembre 2019, che è stata pubblicata sul bollettino dell’AGCM n. 50 del 16 dicembre 2019).

 

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