Società titolare di farmacia: l’incompatibilità del socio “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato” si applica solo ai soci coinvolti nella gestione delle farmacie

06/02/2020

Con sentenza n. 11 del 9 gennaio-5 febbraio 2020 la Corte Costituzionale si è pronunciata nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 8, co. 1, lett. c) l. n. 362/1991, in relazione all’art. 7, co. 1 della stessa legge, come modificato dall’art. 1, co. 157, lett. a), l. n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza). In particolare,  nell’ambito di due giudizi arbitrali aventi ad oggetto l’eventuale incompatibilità della titolarità di una docenza universitaria con la partecipazione alla compagine di una società di capitali titolare di farmacia, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale della norma sopra ricordata nella parte in cui prevede che la partecipazione alle società di capitali titolari di farmacia ai sensi dell’art. 7 cit. sia incompatibile con “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”. Ad avviso del Collegio rimettente, la norma così denunciata, nell’estendere la causa di incompatibilità in questione non solo alle persone fisiche e ai soci di società di persone che siano titolari e gestori di farmacie private, ma anche ai soci di società di capitali che acquisiscano tali farmacie senza rivestirne compiti di gestione o  di direzione, fosse da ritenersi in contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 35, 41, 47, 11 e 117 della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha concluso per la non fondatezza della questione sollevata per erroneità nell’interpretazione della norma denunciata, non essendo la causa di incompatibilità di cui alla lettera c) dell’art. 8, co.1, cit. “riferibile ai soci, di società di capitali titolari di farmacie, che si limitino ad acquisirne quote, senza essere ad alcun titolo coinvolti nella gestione della farmacia”. Tale norma riconduce, infatti, l’incompatibilità (“con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”) “al soggetto che gestisca la farmacia (o che, in sede di sua assegnazione, ne risulti associato, o comunque coinvolto, nella gestione)” e tale tesi trova conferma: (i) nella “stessa rubrica della norma, che espressamente collega «gestione» e «incompatibilità»”, (ii) nel  sistema delle sanzioni previste da tale disciplina che sono “per loro natura applicabili solo al socio che risulti fattivamente coinvolto nella gestione della farmacia”, (iii) nella disciplina delle ipotesi di subentro di terzi, mortis causa, in quota del capitale sociale o di vendita della farmacia, nelle quali l’obbligo di cessione (entro sei mesi) della quota così acquisita dall’erede del socio o dall’acquirente della società, è previsto per il solo caso in cui l’avente causa incorra nelle incompatibilità – di cui al secondo periodo del comma 2 dell’art. 7”, ovvero correlate a «qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché [al]l’esercizio della professione medica», senza che sia stata introdotta alcuna limitazione derivante dalla eventuale “titolarità di un rapporto di lavoro, pubblico o privato, da parte dell’erede del socio defunto o dell’acquirente della farmacia, che non partecipi alla gestione della stessa”. A ciò si aggiunga, inoltre, che, nel momento in cui sono state estese anche alle società di capitali le incompatibilità di cui all’art. 8 cit., il legislatore ne ha espressamente  subordinato l’applicazione ad una condizione di “compatibilità”. La causa di incompatibilità in questione è dunque riferibile “al partecipante a società esercente farmacie private, solo se e in quanto risulti “compatibile” con il ruolo da questi rivestito nella società stessa”. Da qui la conclusione della Corte che, “se la specifica incompatibilità di cui si discute è legata ad un ruolo gestorio della farmacia, la stessa non è evidentemente riferibile al soggetto che un tale ruolo non rivesta nella compagine sociale”.

La Corte conclude infine che, sul piano sistematico, occorre rilevare che tale incompatibilità era coerente con il precedente modello organizzativo, in  quanto la farmacia doveva essere gestita e diretta necessariamente da un farmacista, essendo consentito “l’esercizio esclusivamente a società di persone composte da soci farmacisti abilitati, a garanzia dell’assoluta prevalenza dell’elemento professionale su quello imprenditoriale e commerciale – ”, quale scenario che è del tutto mutato a seguito dell’approvazione della l. n. 124/2017, “che segna il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale”.

X

Attenzione, il sito non è ottimizzato per questa risoluzione. Prova a ruotare il dispositivo o, in alternativa, accedi al sito da tablet o pc