COVID-19: ampliata la legge Gadda sulle donazioni anti-spreco per il rilancio della solidarietà sociale

30/03/2020

L’articolo 31 del d.l. 9/2020 (recante “misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori, e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”), ha innovato il campo di applicazione della legge 166/2016 sulla donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazioni degli sprechi (cd. “Legge Gadda” o “Legge anti-sprechi”), estendendo alcune agevolazioni fiscali - ai fini IVA e delle imposte dirette - a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione. Viene, inoltre, prevista la possibilità, per il donatore e per l’ente donatario di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti – per il donatore - di comunicazione riepilogativa e – per il donante - di dichiarazione trimestrale dei beni ricevuti gratuitamente.

In particolare, le nuove disposizioni ampliano le categorie dei beni per le quali non opera la presunzione di cessione di cui al DPR n. 441/1997; beni tra i quali sono già compresi alcune tipologie di medicinali (così come individuati dall’art. 2, lett. g-bis) della legge 166/016), le eccedenze alimentari, nonché a seguito della legge di bilancio 2018, gli articoli di automedicazione cui le farmacie devono obbligatoriamente dotarsi secondo la farmacopea ufficiale e i prodotti destinati all’igiene della persona e della casa, gli integratori alimentari, i biocidi, i presidi medico chirurgici, i prodotti di cartoleria e di cancellerie non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.

L’agevolazione fiscale si applica ora anche alle cessioni gratuite dei prodotti tessili, per l’abbigliamento e per l’arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l’edilizia e degli elettrodomestici, oltre che dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari (ricordiamo, solo per completezza, che la l. 15/2020 dello scorso febbraio aveva esteso le predette agevolazioni fiscali anche ai libri e ai relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione).

Inoltre, l’art. 31 d.l. 9/2020 aggiunge il comma 3 bis al predetto art. 16 l. 166/2016, prevedendo la possibilità, per il donatore e l'ente donatario, di incaricare un soggetto terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità dei predetti soggetti, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 3, ossia:

  • per il donatore: alla trasmissione telematica agli uffici dell’Amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza dei riepiloghi delle cessioni agevolate effettuate nel mese solare, anche con riferimento al loro valore calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita;
  • per l’ente donatario: al rilascio di un’apposita dichiarazione trimestrale rilasciata al donatore relativa alle cessioni ricevute, con l’impegno di utilizzare i beni stessi in conformità alle proprie finalità istituzionali.

La Legge Gadda viene, dunque, ulteriormente ampliata per permettere ad altre tipologie di beni di essere ceduti, usufruendo delle agevolazioni fiscali contemplate dalla norma, al fine di favorire un rilancio della solidarietà sociale in questo delicato contesto che chiede uno sforzo comune per superare un momento particolarmente difficile. Non è invece andata a buon fine la proposta dei mesi scorsi di estendere le predette agevolazioni fiscali anche alle forniture a titolo gratuito di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole di cui al d.m. 7 settembre 2017 (la proposta di riforma, che è stata oggetto di ritiro, riguardava la l. 157/2019 di conversione del d.l. 124/2019, recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”).

Non dimentichiamo, infine, che in relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, l’art. 99 d.l. 18/2020 (contenente ulteriori misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) introduce ulteriori agevolazioni al fine di facilitare il flusso delle erogazioni liberali a sostegno delle Amministrazioni impegnate in questa difficile situazione.

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