L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sugli ambiti di operatività dei concorrenti istituti dell’accesso documentale e dell’accesso civico generalizzato.
Premesso che l’accesso documentale, disciplinato dagli art.. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 (al quale espressamente rinvia il Codice Appalti), e l’accesso civico generalizzato, previsto dall’art. 5 e 5 bis del d.lgs. 33/2013, differiscono per finalità, requisiti e aspetti procedimentali, il rapporto tra le due discipline generali, e il rapporto tra queste e le discipline settoriali, non deve essere letto secondo un criterio di specialità e di esclusione reciproca, ma secondo un canone di completamento ed inclusione, in vista della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo.
Sulla scorta di tale opzione interpretativa di base, l’Adunanza Plenaria ha affermato in linea generale che:
Con riferimento alla materia dei contratti pubblici, è stato chiarito che:
4) l’impresa non aggiudicataria di una gara di appalto, ma utilmente collocata in graduatoria, è titolare di uno specifico interesse all’accesso documentale (art. 22 e segg. l. 241/1990) su atti inerenti la fase esecutiva del rapporto, in vista della sollecitazione del potere dell’Amministrazione di provocare la risoluzione del contratto e lo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara; ciò però a condizione che l’istanza non sia meramente esplorativa e l’interesse sotteso all’esibizione sia preesistente;
5) la disciplina dell’accesso civico generalizzato (fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 d. lgs. n. 50/2016, cd. “Codice degli appalti”), si applica anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, alla fase di esecuzione delle prestazioni, ferma restando la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni di cui all’art. 5-bis d.lgs. 33/2013 poste a tutela degli interessi-limite ivi previsti, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza. Tale accesso deve essere esercitato nel rispetto del canone della buona fede e del divieto di abuso del diritto, evitando richieste manifestamente onerose o sproporzionate e pretestuose, dettate da solo intento emulativo (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 10 del 2 aprile 2020).