Secondo l’AGCM la normativa che non consente agli esercizi commerciali ex art. 5 d.l. 223/2006 di erogare in via sperimentale i servizi sanitari può comportare una restrizione ingiustificata alla concorrenza

23/07/2020

In sede di osservazioni alla l. n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. legge Bilancio 2020), in data 10 marzo 2020, l’AGCM si è pronunciata sul comma 461  dell’art. 1,  che ha disposto che la sperimentazione per la remunerazione dei servizi sanitari assistenziali erogati dalle farmacie, ex art. 1 dlgs. n. 153/2009, con oneri a carico de SSN, venga prorogata al biennio 2021-2022 ed estesa a tutte le regioni italiane a statuto ordinario, ritenendo che tale norma potrebbe comportare una ingiustificata restrizione  della concorrenza nel momento in cui non venissero inclusi nella sperimentazione anche gli esercizi commerciali diversi abilitati alla vendita al pubblico dei medicinali SOP e OTC. Ciò in quanto anche tali esercizi sono caratterizzati dalla presenza di un farmacista abilitato all’esercizio della professione  ed iscritto al relativo ordine, che possiede la preparazione professionale e le competenza ritenute necessarie  dall’ordinamento a garantire il presidio sanitario richiesto dal SSN per il corretto svolgimento del servizio pubblico, a tutela dei cittadini. Una siffatta estensione che, ad avviso del Garante risulterebbe coerente con i principi della concorrenza e  che rappresenterebbe un mezzo importante al fine di realizzare una generale ed effettiva apertura del mercato, presuppone, tuttavia, il necessario intervento del legislatore, come si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 7 aprile 2017, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 2, l.r. Piemonte n. 11 de 2016, che aveva consentito l’utilizzo di apparecchi di autodiagnostica rapida  per il rilevamento di trigliceridi, glicemia e colesterolo anche negli esercizi commerciali di vicinato  e nelle medie e grandi strutture di vendita ex art. 5 d.l. n. 223/2006.  La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina regionale risultava in contrasto con i principi fondamentali della materia, contenuti  nell’art. 1 dlgs. n. 153/2009, che ha riconosciuto la facoltà di erogare i servizi di autoanalisi alle sole farmacie.

X

Attenzione, il sito non è ottimizzato per questa risoluzione. Prova a ruotare il dispositivo o, in alternativa, accedi al sito da tablet o pc