Covid-19: il legislatore ha introdotto lo “scudo penale” a protezione dei sanitari che somministrino il vaccino

07/04/2021

L’art. 3 D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, pubblicato in G.U. n. 79 del medesimo giorno, ha introdotto il c.d. “scudo penale” a protezione del personale sanitario, avendo sancito l’esclusione di conseguenze penali per l’attività di somministrazione del vaccino anti SARS-Cov-2. Tale norma dispone che “1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.  Si tratta, in particolare, di una disposizione che offre protezione fino alla conclusione della campagna vaccinale straordinaria, escludendo conseguenze penali per il personale sanitario, qualora dalla somministrazione dei vaccini dovessero derivare i reati di omicidio colposo o lesioni colpose e sempre che, ovviamente, l’inoculazione sia conforme alle regole cautelari previste per l’attività di vaccinazione.

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