Con sentenza non definitiva n. 8634 del 27 dicembre 2021, il Consiglio di Stato ha rinviato alla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato i quesiti volti a stabilire se una società titolare di farmacia che sia, a sua volta, interamente partecipata da altra società che svolga attività in ambito sanitario, incorra o meno nell’incompatibilità prevista dall’art. 7, co. 2, l. n. 362/1991, a tenore del quale la partecipazione alle società titolari di farmacia “è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica”. Dopo aver ricordato che l’incompatibilità che inibisce lo svolgimento di attività medica da parte del titolare di farmacia, come “motivata dalla confliggenza di interessi che si determina nel contemporaneo esercizio dell’attività di “prescrizione” e di “dispensazione” dei medicinali”, “punta a salvaguardare l’interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio farmaceutico e, in ultima analisi, l’interesse primario alla tutela della salute pubblica”, i Giudici Amministrativi hanno rilevato la sussistenza di due presupposti al ricorrere dei quali si può ritenere che il regime dell’incompatibilità possa estendersi anche al campo delle farmacie detenute da società partecipate, ovvero che la società controllante possa dirsi: a) implicata nella “gestione” della farmacia e b) esercente la “professione medica”. Con riferimento al primo profilo, la sentenza in esame ha ritenuto necessario l’intervento dell’Adunanza Plenaria, dovendosi stabilire se la presunzione di direzione e coordinamento sulla società titolare di farmacia, imputabile alla società controllante, ai sensi degli artt. 2359 e 2947 sexies c.c., possa reputarsi sufficiente a fare di quest’ultima un soggetto effettivamente o fattivamente “coinvolto nella gestione della farmacia”. Quanto al secondo profilo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che si debba tenere in considerazione che una Casa di Cura non è società di professionisti medici, limitandosi a organizzare e gestire case di cura, avvalendosi dell’attività di medici, i quali operano nella loro autonomia professionale e non imputano ad altri le loro scelte e responsabilità, nonché la circostanza che i medici che siano presenti nella compagine societaria della Casa di Cura, vi figurino con ruoli (di socio o di componente del Cda) del tutto avulsi dalla loro attività medica, non consentendo per questo di traslare sulla società il connotato della loro estrazione professionale. Inoltre, occorre ricordare che la normativa dettata dalla l. n. 362/1991 estende il regime della incompatibilità solo ai soci della società titolare della farmacia, ma non anche ai soci o amministratori della società che a sua volta detenga le quote della società titolare. Le conseguenze che possono derivare da una interpretazione più o meno estensiva del regime delle incompatibilità e la rilevanza di interesse generale della fattispecie hanno, dunque, indotto il Consiglio di Stato a rimettere la decisione all’Adunanza Plenaria, così da evitare il rischio di possibili contrasti tra decisioni.