Con tre diverse pronunce pubblicate lo scorso 4 gennaio (sentt. nn. 28, 29 e 31/2022), il TAR del Lazio ha annullato in parte qua la Determinazione di AIFA N. 166/2021 del 10 febbraio 2021, recante “Definizione dei criteri per l’inserimento in lista di trasparenza dei medicinali”, contestata dalle ricorrenti in uno con i relativi provvedimenti attuativi (i.e., aggiornamenti della Lista di trasparenza pubblicati sul sito di AIFA), nelle parti in cui prevede l’esclusione dalla cd. Lista di trasparenza dei farmaci “equivalenti” aventi un prezzo allineato a quello di riferimento (art. 5, co. 4, della Determinazione) nonché dei farmaci facenti parte di un raggruppamento di medicinali equivalenti all’interno del quale ne sia rimasto solo uno (art. 5, co. 3, della Determinazione).
Il TAR ha accolto le doglianze delle aziende che hanno proposto il ricorso, rilevando, in particolare, l’assenza di copertura normativa e l’evidente pregiudizio economico per le ricorrenti, avuto riguardo, in particolare, al profilo della perdita del beneficio dall’esenzione dallo sconto dell’1 % sul prezzo ex factory (previsto dalla Determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 per tutti i medicinali rimborsati dal SSN ed esclusione di quelli inerito in Lista di trasparenza).
Nè può ritenersi condivisibile – secondo quanto evidenziato in sentenza - la posizione di AIFA secondo cui le aziende interessate potrebbero ottenere il reinserimento nella lista di trasparenza abbassando il prezzo del proprio farmaco, in quanto ciò comporterebbe un’elusione delle procedure nella misura in cui la negoziazione del prezzo deve avvenire nelle sedi istituzionali a ciò deputate, e non attraverso un uso improprio della Lista di trasparenza.