Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, co. 1 e 2, d.l. 44/2021, convertito in l. 76/2021, nella parte in cui prevede, da un lato, l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nell’ambito di un procedimento instaurato da un infermiere tirocinante, che aveva impugnato innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa l’ordinanza del Tar Sicilia che aveva respinto la domanda cautelare nel ricorso proposto avverso il provvedimento con cui l’Università degli Studi di Palermo aveva impedito all’appellante di partecipare al tirocinio formativo all’interno delle strutture sanitarie, in quanto non vaccinato contro il virus Sars-CoV-2.
Secondo il Giudice amministrativo, il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza, nella fase di triage, di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid-19 non consentirebbero di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti-Covid-19 e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, secondo cui un vaccino obbligatorio è legittimo solo se, tra l’altro, lo stesso non incide negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”.
Ciò in quanto, sebbene le reazioni gravi registrate in seguito alla somministrazione del vaccino anti-Covid-19 costituiscano una minima parte degli eventi avversi complessivamente segnalati, tuttavia, il criterio posto dalla Corte costituzionale in tema di trattamento sanitario obbligatorio non parrebbe lasciare spazio a valutazioni di tipo quantitativo, escludendo la legittimità dell’imposizione di obbligo vaccinale mediante preparati i cui effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la soglia della normale tollerabilità, con la conseguenza che non parrebbe potersi lasciare spazio all’ammissione di eventi avversi gravi e fatali, purché pochi in rapporto alla popolazione vaccinata.
Inoltre, il Consiglio ha ritenuto che ulteriori profili di criticità emergano dalla normativa in materia di consenso informato (art. 1 l. 219/2017), in considerazione del fatto che la stessa non esclude espressamente la raccolta del consenso nell’ipotesi di somministrazione di un trattamento sanitario obbligatorio. Per tale ragione, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale anche con riferimento all’art. 1 l. 219/2017, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, ord. n. 351 del 22 marzo 2022).