Rassegna
di diritto
farmaceutico
e della salute

Fondata nel 1970
da Antonio Astolfi

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Primo piano

Covid 19: in G.U. il decreto che disciplina le misure per la cessazione dello stato di emergenza


01/04/2022
News

Pubblicato in G.U. n. 70 del 24.3.2022 il D.l. 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", entrato in vigore in data 25.3.2022.

Il decreto contiene disposizioni volte a favorire il progressivo abbandono delle misure restrittive introdotte per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19.

Tra le norme più rilevanti, si segnala l’art. 8 con il quale sono state apportate modifiche all’art. 4 del D.l. 44/2021, relativo agli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. In particolar modo l’art. 8 estende al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale per tali soggetti e dispone altresì che “in caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute.  La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.

L’articolo 10 estende al 31 dicembre 2022 la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di conferire incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia e di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari e il personale sanitario; inoltre estende a tale data anche il temporaneo superamento delle incompatibilità di cui all'art.  4,  co. 7,  L. 412/1991 e di cui all’art. 53 d.lgs. 165/2001 per gli operatori esercenti le professioni sanitarie.

L’art. 10 prevede altresì la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di conferire fino al 30 giugno 2022 incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori sociosanitari collocati in quiescenza.

È prevista poi (art. 12) la proroga al 30 giugno 2022 delle Unità speciali di continuità assistenziale e il riconoscimento, ai fini del ciclo di studi, del servizio svolto dai medici specializzandi anche al di fuori del periodo emergenziale.

Infine, si segnalano la graduale eliminazione del green pass base (art. 6) e del green pass rafforzato (art. 7).

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