Pubblicato in G.U. n. 70 del 24.3.2022 il D.l. 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", entrato in vigore in data 25.3.2022.
Il decreto contiene disposizioni volte a favorire il progressivo abbandono delle misure restrittive introdotte per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19.
Tra le norme più rilevanti, si segnala l’art. 8 con il quale sono state apportate modifiche all’art. 4 del D.l. 44/2021, relativo agli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. In particolar modo l’art. 8 estende al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale per tali soggetti e dispone altresì che “in caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
L’articolo 10 estende al 31 dicembre 2022 la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di conferire incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia e di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari e il personale sanitario; inoltre estende a tale data anche il temporaneo superamento delle incompatibilità di cui all'art. 4, co. 7, L. 412/1991 e di cui all’art. 53 d.lgs. 165/2001 per gli operatori esercenti le professioni sanitarie.
L’art. 10 prevede altresì la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di conferire fino al 30 giugno 2022 incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori sociosanitari collocati in quiescenza.
È prevista poi (art. 12) la proroga al 30 giugno 2022 delle Unità speciali di continuità assistenziale e il riconoscimento, ai fini del ciclo di studi, del servizio svolto dai medici specializzandi anche al di fuori del periodo emergenziale.
Infine, si segnalano la graduale eliminazione del green pass base (art. 6) e del green pass rafforzato (art. 7).