Rassegna
di diritto
farmaceutico
e della salute

Fondata nel 1970
da Antonio Astolfi

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Primo piano

Obbligo di formazione ECM: secondo il Consiglio di Stato sussiste anche con riguardo agli psicologi che non operano per conto del SSN


04/04/2022
News

Con sentenza n. 2164 del 24.3.2022 il Consiglio di Stato si è conformato all’orientamento in precedenza espresso dal TAR Lazio, il quale aveva giudicato inammissibile il ricorso presentato dal Consiglio dell’ordine degli psicologi del Lazio avverso la deliberazione adottata dalla Commissione nazionale per la formazione continua, nella parte in cui prevedeva l’obbligo di assoggettamento formativo ECM per tutti gli psicologi iscritti all’albo, inclusi quelli che non operano direttamente o indirettamente per conto del SSN.

In particolar modo il Giudice di prime cure, si era espresso nel senso di ritenere sussistente un “difetto di legittimazione della ricorrente ad agire in rappresentanza degli interessi della categoria degli psicologi liberi professionisti su questioni di interesse nazionale, ma anche il palese conflitto, sul piano sostanziale, della posizione della parte ricorrente con quella espressa del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, nel cui seno è rappresentato anche il Consiglio dell’ordine degli psicologi del Lazio”.

Il Consiglio di stato, nel richiamare quanto sopra ha altresì statuito che “nella definizione dell’ambito di legittimazione dell’ente rappresentativo della comunità professionale” occorre considerare “la portata applicativa dell’atto impugnato e, di riflesso, l’estensione degli effetti del pronunciamento auspicato, da valutare in rapporto alla platea dei soggetti rappresentati dall’ente esponenziale ovvero, in ultima analisi, alla diffusione degli interessi toccati”.

Nel caso di specie, l’atto contestato è destinato ad avere effetti estesi all’intero territorio statale, quindi esorbitanti i limiti di competenza del Consiglio dell’ordine regionale, in quanto involgenti l’albo nella sua integralità e non i soli professionisti della Regione Lazio, per cui consegue un difetto di legittimazione ad agire dell’appellante.

Il problema della legittimazione ad agire si pone poi in maniera ancora più evidente alla luce del diverso indirizzo assunto dal Consiglio Nazionale dell’ordine degli psicologi, che prevale e assorbe la posizione del Consiglio locale, ovvero trasla la competenza e la legittimazione in materia al livello più alto della scala delle competenze.

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