Rassegna
di diritto
farmaceutico
e della salute

Fondata nel 1970
da Antonio Astolfi

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della salute

Fondata nel 1970 da Antonio Astolfi

Primo piano

La situazione giuridica del medico convenzionato con il SSN non è eguale, né è comparabile a quella del medico dipendente dello stesso


12/04/2022
News

Con sentenza n. 1665 dell’8 marzo 2022, il Consiglio di Stato ha stabilito che non è contraria alla Costituzione la previsione di legge che consente solo al medico dipendente del SSN a tempo indeterminato di partecipare ad un corso di specializzazione, senza che con ciò venga messa in pericolo l’esistenza giuridica del suo rapporto con il Servizio stesso, e non lo consente invece al medico convenzionato.

In particolar modo, confermando l’orientamento già espresso in primo grado dal Tar Lazio, il Consiglio di Stato ha dichiarato che la situazione giuridica del medico convenzionato con il SSN non è eguale, né è comparabile a quella del medico dipendente a tempo indeterminato del SSN.

Ed infatti, mentre la prima è fondata su di una convenzione, la quale risponde ad un interesse pubblico concreto da amministrarsi anche secondo discrezionalità tecnica, la seconda si fonda, invece, sulla esigenza della pubblica amministrazione di dotarsi periodicamente di personale, assunto sulla base delle ordinarie necessità di organico.

Inoltre, la PA nel consentire l’arricchimento del bagaglio culturale dei propri dipendenti, “non va incontro soltanto ad una legittima aspirazione del singolo, bensì anche al proprio interesse di poter disporre di personale sempre più fornito di strumenti professionali. Situazione che non si può ravvisare a proposito del medico convenzionato, il cui bagaglio culturale e professionale viene valutato, relativamente alle necessità che la Pubblica Amministrazione deve soddisfare, al momento della conclusione della convenzione”.

Peraltro, il Consiglio di Stato rileva come l’eventuale interruzione del rapporto convenzionale ai fini della partecipazione al corso di specializzazione, non possa essere paragonata alla situazione del medico dipendente il quale, laddove per una qualunque ragione uscisse dal rapporto di pubblico impiego, dovrebbe affrontare un nuovo concorso pubblico.

Da ciò consegue che, trattandosi di situazioni strutturalmente diverse, non sussiste una violazione dell’art. 3 della Costituzione. Parimenti non si ha una lesione dell’art. 4 della Costituzione in tema di diritto del lavoro del cittadino, poiché questo è garantito effettivamente per tutta la durata della convenzione e non si ha neppure una lesione dell’articolo 34 Cost. sul diritto all’istruzione, giacché il diritto del cittadino al miglioramento della propria ricchezza professionale deve, in ogni caso, “essere esercitato nel pieno rispetto di tutti gli obblighi legittimamente assunti dal lavoratore in quanto tale”.

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