L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado (Tar Marche, Sez. I, sent. n. 106 del 9 febbraio 2021), ha chiarito che una società il cui socio unico sia a sua volta una società che gestisce una casa di cura non può essere titolare di una farmacia, sussistendo una della incompatibilità previste dall’art. 7, co. 2, l. 362/1991, secondo cui la partecipazione alle società titolari dell’esercizio di farmacie private “è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica”.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario privilegiare una interpretazione funzionale e sistematica dell’art. 7, co. 2, l. 362/1991, coerente con la ratio ispiratrice di tale regola di incompatibilità, che mira ad evitare conflitti di interessi tra medici che prescrivono farmaci e farmacisti interessati alla vendita di medicinali, in un'ottica di tutela del diritto alla salute di rango costituzionale, onde evitare, da un lato, una potenziale confusione di ruoli tra domanda ed offerta e, dall’altro, un esubero nel consumo farmaceutico, con evidenti riflessi anche sulla spesa pubblica.
Il Giudice amministrativo ha stabilito che una società partecipata come socio unico da altra società di capitali avente ad oggetto la gestione di case di cura e di assistenza non può, quindi, essere titolare di una farmacia, potendosi ritenere che anche una persona giuridica possa esercitare la professione medica (essendo indubbia l’applicabilità agli enti di norme che hanno testualmente come destinatari i soli individui e sussistendo un collegamento tra l’organizzazione aziendale della casa di cura e la prestazione effettuata dai medici della cui collaborazione la stessa si avvale).
Inoltre, ai fini della valutazione della situazione di incompatibilità, occorre considerare che una società “concorre nella gestione” di una farmacia, per il tramite della società titolare cui partecipa come socio, qualora, per le caratteristiche quantitative e qualitative di detta partecipazione sociale, siano riscontrabili i presupposti di un controllo societario ai sensi dell’art. 2359 c.c., sul quale poter fondare la presunzione di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c. (Cons. Stato, Adunanza plenaria, sent. n. 5 del 14 aprile 2022).