Rassegna
di diritto
farmaceutico
e della salute

Fondata nel 1970
da Antonio Astolfi

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Farmacie: non sussiste l'esercizio abusivo della professione per l'esercente altre attività commerciali che si limita a consegnare materialmente i farmaci


02/02/2023
News

La Corte di Cassazione ha stabilito che non sussiste il reato di esercizio abusivo della professione di farmacista in capo a soggetti che, nell'esercizio di altre attività commerciali, si limitino a consegnare materialmente farmaci ordinati presso la farmacia.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, i medicinali venivano ordinati direttamente al farmacista, che provvedeva a farli recapitare per il ritiro da parte dei pazienti presso alcuni esercizi commerciali, in busta chiusa con intestazione della farmacia, nome del paziente e scontrino fiscale all'interno. I medicinali vendibili dietro prescrizione venivano recapitati solamente previo ricevimento della ricetta medica da parte della farmacia.

La Cassazione, considerato che i commercianti coinvolti si limitavano a ricevere i farmaci inviati dalla farmacia e a consegnarli ai destinatari senza svolgere alcuna attività di somministrazione diretta o commercio abusivo, ha ritenuto erronea la valutazione del primo giudice, secondo il quale gli imputati avrebbero svolto attività di vendita al pubblico di farmaci solo in forza del pagamento degli stessi, pacificamente destinato alla farmacista.

In ogni caso, sempre secondo la Suprema Corte, quand’anche si volesse ritenere sussistente la condotta materiale di esercizio abusivo della professione, non sarebbe ravvisabile l'elemento soggettivo del dolo tipico della fattispecie di cui all’art. 348 c.p. in capo agli imputati, non risultando dimostrata la consapevolezza di questi ultimi di svolgere attività proprie della professione di farmacista senza averne titolo.

(Cass. pen., sent. n. 48839 del 22 dicembre 2022).

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