Il Consiglio di Stato ha ribadito la legittimità del provvedimento sanzionatorio a suo tempo emesso dall’AGCM nei confronti delle aziende farmaceutiche Roche e Novartis per aver posto in essere condotte volte a favorire l’impiego - in ambito oftalmologico - del farmaco Lucentis a discapito del più economico Avastin (il cui utilizzo oftalmologico, a differenza di Lucentis, è off-label).
Con la recente sentenza n. 4632/2023, i Giudici hanno, infatti, dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi per revocazione promossi dalle Aziende coinvolte contro la prima pronuncia del Consiglio di Stato (n. 4990/2019), che aveva già dichiarato la legittimità della sanzione erogata dall’Autorità antitrust.
In primo luogo, è stato escluso il contestato inadempimento ai principi comunitari affermati dalla Corte di giustizia nel 2018 (sulla legittimità dell’inclusione di Lucentis e del c.d. Avastin off-label nel medesimo mercato rilevante e sulla configurabilità nel caso di specie di un’intesa restrittiva della concorrenza “per oggetto”), in quanto - secondo il Consiglio di Stato - nella sentenza oggetto di revocazione non emerge alcuna affermazione di una regola di giudizio o di un principio contrastanti con quelli dettati dal Giudice europeo.
Inoltre, i Giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato come nessun Giudice (interno o sovranazionale) abbia mai accertato la violazione da parte del Consiglio di Stato dei principi comunitari e che, pertanto, non si è al cospetto di alcun contrasto tra una pronuncia interna e una pronuncia della Corte di Giustizia, o di altro Giudice sovranazionale, che accerti la violazione del diritto unionale o convenzionale da parte del Giudice nazionale, senza che a tal fine possano assumere rilievo le pronunce straniere (in particolare, quella francese e quella turca che hanno annullato le sanzioni irrogate dalle locali Autorità antitrust) né la sentenza del Tribunale di Milano (che ha assolto i legali rappresentanti di Novartis e Roche dall’accusa di avere commesso il reato aggiotaggio).