Con nota del 19 maggio 2023, il Ministero della Salute si è pronunciato sulla legittimità dell’utilizzo da parte di talune farmacie territoriali di locker installati all’interno dei propri locali per il ritiro differito dei medicinali ordinati e acquistati dai clienti, mediante l’utilizzo di un codice personale.
Ad avviso del Ministero, questa modalità di consegna non appare coerente con la disciplina sulla vendita dei medicinali prevista dall’art. 122 r.d. n. 1265/1934 (TULS), che deve avvenire con l’assistenza “personale e diretta” del farmacista in tutte le fasi della dispensazione, che vanno dalla individuazione del farmaco alla consegna dello stesso all’acquirente. Posto che il farmacista non può essere sostituito in alcuna fase della vendita del medicinale, l’utilizzo del locker non appare rispettoso della normativa vigente in quanto scorpora dalla dispensazione del farmaco da parte del farmacista la fase della consegna che viene demandata ad una macchina.