Il TAR Lazio, con una serie di ordinanze pubblicate in data odierna (n. 17544/2023), ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme sul pay back dei dispositivi medici (art. 9 ter del d.l. 78/2015), mettendo in dubbio la ragionevolezza complessiva del sistema.
Secondo il TAR, il ripiano, come attualmente configurato, si pone in contrasto con diversi principi costituzionali, quali:
- il principio di libertà di iniziativa economica, perché comprime l’attività imprenditoriale attraverso prescrizioni eccessive e sproporzionate;
- i principi di affidamento, ragionevolezza e irretroattività, in quanto la fissazione postuma dei tetti di spesa ha inciso su rapporti contrattuali già chiusi, determinando una compromissione sostanziale dei margini di utile valutati al momento dell’aggiudicazione delle gare;
- il principio di legalità, che legittima l’imposizione di prestazioni economiche solo in presenza di una norma di legge che definisca in maniera chiara e puntuale tutti i presupposti e i limiti del prelievo economico.
Il Giudice non manca anche di sottolineare le differenze rispetto al ripiano della spesa farmaceutica, che la Corte Costituzionale ha a suo tempo ritenuto giustificato dalla finalità di favorire lo sviluppo e la disponibilità di farmaci innovativi. Invero, per i dispositivi medici il legislatore non ha indicato alcuna specifica finalità se non quella del mero ripiano del disavanzo, senza prevedere criteri idonei a considerare la molteplicità e diversità dei prodotti coinvolti.