Il legislatore ha finalmente risolto una diatriba che persisteva da decenni: tutti gli integratori alimentari beneficeranno di un'aliquota IVA agevolata del 10%, indipendentemente dalla loro forma di commercializzazione. Non è più necessario, infatti, ricorrere all'interpello dell'Agenzia delle Entrate e al successivo esame da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Attraverso l'articolo 4-ter, inserito all’interno del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145 (Legge di conversione del 15 dicembre 2023 n. 191 pubblicata in G.U. il 15 dicembre u.s.), infatti, è stata introdotta la modifica del punto 80 della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 nella parte in cui prevede che le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, escludendo gli sciroppi di qualsiasi natura, siano soggette all'aliquota agevolata dell'IVA al 10 %, anziché all'aliquota ordinaria del 22 per cento.
A seguito di questa modifica, pertanto, gli integratori alimentari, definiti dal decreto legislativo n. 169 del 2004 come preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove e classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata (allegato 1 del regolamento di esecuzione UE 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017), saranno inclusi tra le preparazioni alimentari soggette all'aliquota agevolata dell'IVA al 10 per cento. L’aggiornamento è conforme alle modifiche apportate dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.