Rassegna
di diritto
farmaceutico
e della salute

Fondata nel 1970
da Antonio Astolfi

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farmaceutico e
della salute

Fondata nel 1970 da Antonio Astolfi

Primo piano

L’utilizzo da parte dell’estetista di strumenti contenuti nella banca dati dei dispositivi medici implica un esercizio abusivo della professione medica


16/05/2025
News

Con sentenza n. 15742 del 30 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha ritenuto incensurabile l’ordinanza con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato l’istanza di riesame richiesta da un centro estetico contro il decreto di convalida di sequestro di un apparecchio anti-aging contenuto nella banca nazionale dei dispositivi medici.

Invero, sebbene l'allegato XVI al Regolamento UE 745/2017 fornisca l'elenco dei gruppi di prodotti non aventi destinazione d'uso medica di cui all'art. 1, par. 2, includendo i macchinari utilizzati da centri di bellezza, come le apparecchiature destinate a essere utilizzate per ridurre, rimuovere o distruggere il tessuto adiposo, o le apparecchiature che emettono radiazioni elettromagnetiche ad alta intensità destinate ad essere usate sul corpo umano, lo strumento in questione deve essere utilizzato sotto la supervisione di un medico. Questo perché il contenuto dell’anamnesi richiesta e la natura dei criteri di esclusione implicano competenze proprie di un medico, venendo in considerazione conoscenze e strumenti propri della scienza medica, all'esito della cui valutazione e delle conseguenti indicazioni, può intervenire l'impiego della macchina, inteso quale parte del servizio più completo, che appare, dunque, richiedere anche competenze mediche.

In caso di mancata supervisione medica, dunque, si violerebbe il principio di precauzione ex art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea - secondo cui, qualora sia possibile che una determinata politica o azione possa arrecare danno ai cittadini o all'ambiente e qualora non vi sia ancora un consenso scientifico sulla questione, la politica o l'azione in questione non dovrebbe essere perseguita, salvo riesame delle stesse non appena si rendano disponibili maggiori informazioni scientifiche - con conseguente configurazione del reato di esercizio abusivo della professione medica.

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