Con sentenza n. 1022/2023, il TAR Lombardia ha accolto la richiesta di una associazione alla quale era stato negato l’accesso alla parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di una società che gestisce strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
La società, a tal riguardo, sosteneva che la parte speciale del Modello rientrasse “fra i documenti che riguardano l'organizzazione interna di un soggetto di natura privata”, contenendo “anche valutazioni economiche e commerciali che ne giustificano la non divulgazione”, ed esplicando “i suoi effetti nei confronti del personale dipendente della società", tramite "analisi e valutazioni dei processi aziendali interni la cui diffusione determinerebbe una violazione della tutela degli interessi privati e del “know-how” della società”.
Secondo il TAR, invece, è innegabile l’interesse pubblico alla conoscenza integrale degli elementi contenuti in tale documento, in virtù del regime di accreditamento di tale società. D’altronde, la sua ostensione non può creare “un concreto pregiudizio né per la protezione dei dati personali né per gli interessi economici e commerciali dell'ente stesso o dei suoi dipendenti, trattandosi semplicemente della descrizione di processi aziendali volti a garantire la prevenzione di reati che vanno a discapito dell'intera collettività, oltre che dei soggetti direttamente interessati (in particolare, azionisti e creditori) al buon andamento della gestione societaria”.