Decorsi due anni dalla prima pubblicazione del documento di Domande & Risposte sul Servizio Online "IMS – Informatori Scientifici", AIFA ha pubblicato un aggiornamento tenuto conto dei risultati dell’attività di monitoraggio svolta sulla pubblicità dei medicinali agli operatori sanitari, al fine di agevolare le imprese farmaceutiche utenti del predetto Servizio nello svolgimento dell’attività di informazione scientifica (il nuovo testo è disponibile sul sito web dell’Agenzia ed è datato 8 settembre 2025).
Il nuovo documento, che sostituisce il precedente ma ne mantiene intatta l’impostazione e il numero di D&R complessive, fornisce, in particolare, alcune specificazioni in merito all’utilizzo del QR code sui materiali promozionali, precisando che l’unica tipologia di QR code ammessa è quella statica, vietando l’utilizzo di QR code dinamici/temporanei, fatta salva la possibilità di utilizzare quest’ultima funzionalità esclusivamente per l’inclusione del RCP (cfr. D&R 23).
Viene, inoltre, espressamente prevista la possibilità di inserire in materiali promozionali cartacei contenuti digitali attraverso QR code, ma solo a condizione che i contenuti siano già stati già verificati con esito positivo da AIFA e che il QR code apra direttamente ed esclusivamente tali materiali già accettati (cfr. D&R 31). Questa apertura è estesa anche ai materiali promozionali digitali, secondo quanto previsto alla D&R 52 (sempre a condizioni che i materiali accessibili tramite QR code siano già stati positivamente verificati dall’Agenzia).
Nel confermare poi la possibilità di inserire nei materiali promozioni i link che rimandino al sito internet aziendale protetto dedicato agli operatori sanitari (che deve essere privo di elementi promozionali), viene precisato il divieto di inserimento di siti web diversi da quello aziendale, compresi eventuali siti web tematici di proprietà dell’Azienda, riferiti a patologie, aree terapeutiche o specifici prodotti medicinali (cfr. D&R 69).
Con riferimento alla diversa tematica concernente la possibilità di depositare materiali promozionali relativi ai medicinali in classe C-NN viene rafforzata la necessità di porre chiaramente in evidenza – utilizzando le frasi indicate dall’Agenzia – la data di inizio commercializzazione e il fatto che il farmaco non sia ancora rimborsabile dal SSN (non ritenendo accettabile che tali informazioni siano riportate in elementi secondari del materiale promozionale e/o inserite tramite link – cfr. D&R ).
Tra i diversi interventi, si richiama, infine, l’integrazione apportata alla D&R 39, che esclude espressamente tra le tipologie di oggetti che non possono essere utilizzati quali gadget promozionali quelle che, “per definizione e utilizzo, potrebbero configurare una pubblicità destinata al pubblico (shopper, ombrelli, dischi orari, etc.)”.