Rassegna
di diritto
farmaceutico
e della salute

Fondata nel 1970
da Antonio Astolfi

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Primo piano

Healthcare: Sconti confidenziali AIFA e gare pubbliche: l’equilibrio tra trasparenza e riservatezza


23/12/2025
News

Con la sentenza n. 1631/2025, il TAR Emilia-Romagna ha accolto il ricorso proposto da un’azienda farmaceutica avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di oscuramento, presentata ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023, nell’ambito di una procedura di gara per l’acquisto di specialità medicinali. L’istanza di oscuramento riguardava la richiesta di non pubblicazione delle informazioni contenute nell’offerta economica idonee a consentire la ricostruzione dell’importo degli sconti confidenziali negoziati con AIFA.

L’azienda ricorrente, in particolare, sosteneva che tali informazioni, essendo assistite da specifiche clausole di riservatezza pattuite con AIFA, integrassero elementi per i quali sussiste un legittimo interesse alla riservatezza e alla segretezza e, conseguentemente, alla loro non pubblicazione.

Il TAR, accogliendo il ricorso, ha chiarito che gli sconti confidenziali negoziati tra imprese farmaceutiche e AIFA, ove assistiti da clausole di riservatezza, possono costituire informazioni tutelabili come segreti commerciali ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023, giustificando così una deroga all’ordinario obbligo di trasparenza. Tale conclusione vale anche nel caso di medicinali coperti da brevetto e privi di concorrenti attuali, non potendosi escludere, per tale sola circostanza, l’esistenza di un’esigenza di tutela degli interessi commerciali connessi alla riservatezza del dato relativo agli sconti.

Il Collegio ha tuttavia chiarito che la tutela della riservatezza non può tradursi in un oscuramento integrale dell’offerta economica. Nel necessario bilanciamento con il principio di trasparenza, l’oscuramento deve essere circoscritto e proporzionato, riguardando esclusivamente le informazioni idonee a consentire la ricostruzione, diretta o indiretta, dello sconto confidenziale, ferma restando la pubblicabilità del prezzo finale di aggiudicazione, ove quest’ultimo non sia di per sé idoneo a rivelare lo sconto riservato.

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