Rassegna
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Fondata nel 1970
da Antonio Astolfi

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Covid-19: la Corte costituzionale conferma la legittimità dell’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni e la sospensione senza retribuzione per i non vaccinati


15/01/2026
News

Con sentenza n. 199 del 2025, depositata lo scorso 23 dicembre, la Corte costituzionale ha confermato la legittimità dell’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, nonché la sospensione senza retribuzione per i non vaccinati.

La questione trae origine dal ricorso di due dipendenti della Regione Siciliana, entrambe over 50, sospese dal servizio e dalla retribuzione per la mancata esibizione del Green Pass e, successivamente, per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale introdotto dal d.l. n. 1/2022, che le rendeva prive anche del cosiddetto “Green Pass rafforzato”. Il Tribunale di Catania ha dubitato della compatibilità costituzionale di tali misure, investendo la Consulta.

La Corte ha rigettato tutte le censure, chiarendo che la valutazione di ragionevolezza delle norme emergenziali deve essere condotta alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili al momento della loro adozione e del contesto epidemiologico. L’obbligo vaccinale per gli over 50 è stato ritenuto fondato su evidenze scientifiche che individuavano tale fascia come maggiormente vulnerabile, a prescindere dal fatto che si tratti di lavoratori o meno e dalle mansioni svolte, con l’obiettivo di tutelare i soggetti più fragili e di evitare il sovraccarico del sistema sanitario. La Corte ha inoltre ricordato il ruolo di misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell’infezione della vaccinazione, nonché la rarità delle reazioni avverse gravi: tale remoto rischio non può superare i benefici della medesima e può, semmai, rilevare sul piano indennitario.

Allo stesso tempo, la Consulta ha definito non lesiva della dignità personale la necessità di sottoporsi a tampone ogni due giorni, in quanto il tempo richiesto a tal fine non è idoneo a impedire lo svolgimento delle ordinarie occupazioni personali, né appare in grado di provocare sofferenze fisiche significative: piuttosto, realizza quel necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo con l’interesse della collettività.

La Corte ha, infine, ricordato che il diritto di svolgere l’attività lavorativa può essere compromesso ove questa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica. Nell’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, l’obbligo vaccinale integra, per legge, un obbligo inerente al rapporto di lavoro che, se resta volontariamente inadempiuto, giustifica il rifiuto della prestazione da parte del datore di lavoro nel rispetto del principio di corrispettività. Coerentemente, è stata ritenuta legittima anche la mancata corresponsione dell’assegno alimentare, dal momento che lo stesso è collegato alla prestazione lavorativa.

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