Con sentenza n. 1111/2026, il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi dopo la riforma dell’ordinamento farmaceutico del 2012, che supera il concetto di “pianta organica”, ribadendo come sia sufficiente la mera indicazione della località/zona in cui è ubicata la farmacia.
La vicenda muove dal caso di una farmacia nel casertano che, a seguito di lavori di adeguamento di locali individuati in un crocevia, aveva ottenuto l’autorizzazione regionale all’apertura, previo parere favorevole del Comune. Le farmacie vicine, tuttavia, ricorrevano al TAR Campania chiedendo l’annullamento dell’autorizzazione, lamentando lo sconfinamento della prima farmacia nella zona di pertinenza di una farmacia vicina, in quanto i locali della prima avrebbero mantenuto l’accesso anche nella via rientrante nell’ambito della sede farmaceutica della seconda. Il TAR aveva accolto il ricorso confermando lo sconfinamento contestato.
In sede di appello, tuttavia, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza impugnata, richiamando un precedente che aveva già affermato il superamento del concetto di “pianta organica” a seguito della riforma del 2012 “non essendo più richiesta una rigorosa perimetrazione del territorio ove collocare la sede farmaceutica di nuova istituzione, con l'indicazione, cioè, dei precisi confini, essendo sufficiente anche la mera indicazione della località/zona in cui è ubicata la farmacia”, e dovendo essere privilegiato quale criterio prioritario quello dell’equa distribuzione sul territorio. Dunque, l’esercizio del potere pianificatorio comunale non avviene secondo un criterio rigorosamente cartografico, ma per zone di pertinenza.
Alla luce dei suddetti principi, il Collegio ha accolto l’appello, ritenendo che il posizionamento della farmacia appellante fosse rispettoso della zonizzazione funzionale per bacini di utenza e fosse giustificata dall’entità della popolazione interessata.