Il 9 marzo 2026 è stato pubblicato in G.U. il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione”, che entrerà in vigore il 24 marzo 2026.
Il decreto modifica il Codice del consumo, intervenendo sia sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette, sia sugli obblighi informativi nei rapporti con i consumatori. Si segnalano, in particolare, le seguenti novità:
- all’art. 18 cod. cons. sono introdotte nuove definizioni, tra cui quelle di “asserzione ambientale”, “asserzione ambientale generica”, “etichetta di sostenibilità” e “sistema di certificazione”. In particolare “il sistema di certificazione” deve soddisfare un elenco tassativo di criteri, tra cui: “il monitoraggio della conformità dell'operatore economico ai requisiti del sistema è oggetto di una procedura obiettiva ed è svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza, sia dal titolare del sistema, sia dall'operatore economico, si basano su norme e procedure internazionali, dell'Unione europea o nazionali”. Viene, inoltre introdotta la definizione di “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali” intese come “prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Ecolabel UE), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione europea”.
- all’art. 21 cod. cons. sono aggiunte due nuove ipotesi di azioni ingannevoli, ossia il formulare un’asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, verificabili e pubblicamente disponibili, e il pubblicizzare come vantaggi per i consumatori elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell’impresa;
- all’art. 23 cod. cons. sono elencate nuove ipotesi di pratiche commerciali scorrette e vietate, tra cui l’esibizione di una etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione o non stabilita da autorità pubbliche e la formulazione di un’asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione;
- sono previsti nuovi obblighi di informazione precontrattuale in capo alle imprese sulla durabilità e riparabilità dei prodotti, tra cui quello di fornire al consumatore, prima della conclusione del contratto, un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità, nonché, ove disponibile, l’informazione sull’esistenza e sulla durata di una garanzia commerciale di durabilità;
- il promemoria sulla garanzia legale di conformità per i beni e le informazioni sull'eventuale garanzia commerciale di durabilità dovranno essere forniti tramite, rispettivamente, un avviso armonizzato (di cui all’allegato II-octies parte 1, del decreto) e un'etichetta armonizzata (di cui all’allegato II-octies parte 2).
Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 27 settembre 2026.