La Corte d’Appello di Milano, con decreto del 4 marzo 2026, ha ritenuto non ingannevole ai sensi dell’art. 21 cod. cons. il claim “questa impresa rispetta alti standard di impatto ambientale e sociale positivo” presente nel sito web di una rinomata azienda, in quanto esplicazione del marchio “Certified B Corporation” – il cui utilizzo era stato ritenuto legittimo in primo grado – e accompagnato da una nota esplicativa sulla natura privatistica della certificazione e sulle modalità di ottenimento della stessa.
La vicenda trae origine dal ricorso di una nota associazione per i consumatori, che chiedeva di inibire l’utilizzo di una serie di asserzioni pubblicitarie aventi ad oggetto la sostenibilità ambientale, nonché l’uso dei marchi “Certified B Corporation” e “B Corp”, da parte della suddetta azienda.
Il Tribunale, da un lato, aveva affermato che determinati claims utilizzati dall’azienda – tra cui quello sopra menzionato – costituissero pratiche commerciali ingannevoli ex art. 21 cod. cons; dall’altro, aveva ritenuto legittimo l’utilizzo dei marchi “Certified B Corporation” e “B Corp”, in quanto marchi individuali registrati per classi di servizi di consulenza alle imprese, prestati dal titolare del marchio, che per questo non possono, di per sé, “indurre in errore il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto”.
In sede di reclamo avanzato dall’azienda, il Collegio ha ritenuto l’affermazione “questa impresa rispetta alti standard di impatto ambientale e sociale positivo” non ingannevole ai sensi dell’art. 21 cod. cons., poiché costituisce una mera esplicitazione del significato del marchio “Certified B Corporation”, accanto al quale è collocata nel sito web dell’azienda. Peraltro, afferma il Collegio che ammettere la legittimità dell’utilizzo del marchio, ma vietare allo stesso tempo l’utilizzo di un claim che ne fornisca il significato, comporterebbe lo svuotamento del marchio stesso e che, diversamente opinando, si rischierebbe di dare surrettiziamente attuazione alla Direttiva (UE) 2024/825 sulla transizione verde, le cui disposizioni saranno applicabili solo a decorrere dal 27 settembre 2026. A tal proposito, si segnala che il 9 marzo 2026 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 attuativo della medesima, per la cui trattazione si rinvia al primo piano pubblicato in RDFS in data 12 marzo 2026, consultabile al seguente link (https://www.rassdirfarm.it/in-primo-piano/475_greenwashing-pubblicato-in-g-u-il-decreto-attuativo-della-direttiva-ue-2024-825).