Con sentenza n. 2129 del 4 febbraio 2026 il Tar Lazio ha chiarito che il massofisioterapista non rientra tra le professioni sanitarie, ma deve essere considerato un operatore di interesse sanitario, figura che si connota per la mancanza di autonomia professionale, con funzioni accessorie e strumentali rispetto alle mansioni proprie delle professioni sanitarie riconosciute in via esclusiva dall’ordinamento statale.
Il caso trae origine dall’impugnazione da parte di un massofisioterapista del provvedimento dell’ASL Lecce con cui gli era stato negato il nulla osta all’apertura di uno studio professionale per l’esercizio della massofisioterapia attraverso l’uso di dispositivi medici (come tecar e magnetoterapia), nonché della nota del Ministero della salute con cui si stabilisce che il massofisioterapista, non essendo un professionista sanitario, bensì un operatore di interesse sanitario, privo quindi di autonomia professionale e con una formazione di rango inferiore, non può esercitare le proprie attività in un proprio studio professionale, né può utilizzare in autonomia dispositivi elettromedicali.
Riprendendo le argomentazioni già espresse con sentenza n. 15121/2024, che ripercorre l’evoluzione del quadro normativo concernente la figura del massofisioterapista, il Tar Lazio ha ribadito la validità dell’art. 5, d.m. 9 agosto 2019, secondo cui l’iscrizione all’elenco dei massofisioterapisti non comporta equipollenza né equivalenza rispetto ai titoli richiesti per l’esercizio delle professioni sanitarie. La figura del massofisioterapista, invero, essendo caratterizzata da una formazione di livello inferiore e dalla mancanza di autonomia professionale, non può essere qualificata come professione sanitaria, ma rientra nella categoria degli operatori di interesse sanitario. L’unica professione sanitaria deputata all’erogazione di trattamenti riabilitativi complessi resta quella del fisioterapista, che è appunto dotata di formazione universitaria. Se così non fosse, si creerebbe un contrasto con il d.m. 29 marzo 2001, che non include tra le professioni sanitarie la figura del massofisioterapista. Conseguentemente, il Tar ha affermato che i massofisioterapisti non possono aprire autonomamente un proprio studio professionale ove esercitare attività proprie delle professioni sanitarie senza la supervisione di un professionista sanitario utilizzare dispositivi medici.