Rassegna
di diritto
farmaceutico
e della salute

Fondata nel 1970
da Antonio Astolfi

Rassegna di diritto
farmaceutico e
della salute

Fondata nel 1970 da Antonio Astolfi

Primo piano

Uso immagini di pazienti: sanzionato il medico per la diffusione di immagini ai fini divulgativi e scientifici


24/03/2026
News

Con Provvedimento n. 39 del 29 gennaio 2026 il Garante Privacy ha sanzionato un chirurgo plastico per la pubblicazione sui social media delle fotografie di una paziente sottoposta ad intervento di rinosettoplastica, in quanto il trattamento dei dati personali, idonei a rilevare uno stato di salute, è avvenuto senza un’adeguata anonimizzazione delle immagini e senza un valido consenso.

Il Garante ha ribadito che i dati sanitari possono essere usati per fini didattici e scientifici solo se adeguatamente anonimizzati o, in subordine, pseudonimizzati. I dati anonimizzati sono dati resi anonimi in modo tale che l’individuo non sia o non sia più identificabile con alcun mezzo che sia ragionevolmente probabile che venga utilizzato. Quando l’anonimizzazione è attuata correttamente, il GDPR non si applica più ai dati anonimizzati. Se l’anonimizzazione non è possibile, è necessario il consenso esplicito dell’interessato; in ogni caso, prima della diffusione, i dati devono essere pseudonimizzati.

Il professionista utilizzava un modulo di consenso predisposto dall’Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica (AICPE) per l’uso delle immagini “in forma anonima” a fini scientifici, ma il Garante ha ritenuto che le misure adottate non impedivano la riconoscibilità della paziente.

Infatti, l’istruttoria ha portato ad accertare che le immagini utilizzate consentivano, sia pur all’interno di una ristretta cerchia di persone, l’identificazione dell’interessata in ragione di elementi fisiognomici chiaramente visibili. Le misure adottate dal professionista (assenza di dati anagrafici, oscuramento di un dettaglio fisiognomico del volto), pertanto, si sono rivelate non idonee a realizzare un’effettiva anonimizzazione, conseguendo, dalla diffusione delle immagini, un trattamento illecito di dati relativi alla salute, in assenza di un valido presupposto di liceità ai sensi dell’art. 9 del Regolamento.

Nel caso esaminato, quindi, la diffusione è stata ritenuta illecita per mancanza di una valida base giuridica: il consenso rilasciato dalla paziente, infatti, non è valido perché basato sull’errata presunzione di anonimato.

Altre notizie

Vai alla sezione >