Con ordinanza n. 11608 del 28 aprile 2026, la Corte di cassazione ha affermato che in caso di esecuzione di un intervento chirurgico più invasivo rispetto a quello originariamente programmato, non grava sul paziente l’onere di dimostrare che, se adeguatamente informato, avrebbe negato il proprio consenso.
Il caso origina dal consenso prestato da una paziente ad un intervento di protesizzazione dell’aorta, seguito, tuttavia, dall’esecuzione di una procedura più complessa — consistente nella sostituzione dell’aorta discendente (c.d. intervento di Bentall) e nella plastica di ampliamento dell’aorta distale — all’esito della quale la paziente era deceduta.
La Corte di legittimità, constatando l’inadeguatezza e la scarsa intellegibilità delle informazioni fornite alla paziente, e dunque il fatto che quest’ultima era stata sottoposta ad un intervento con caratteristiche diverse da quelle prospettate, ha affermato che, in suddetti casi, non grava sul paziente l’onere di provare che, ove fosse stato informato del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito. Piuttosto, a fronte dell’allegazione del paziente che il suo consenso sarebbe stato circoscritto a quanto programmato e non oltre, è a carico della struttura l’onere di provare che il degente avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento.
La pronuncia sposa un orientamento già condiviso dalla stessa Corte con sentenza n. 1443/2025.