Il 29 maggio 2026 è entrata in vigore la l. n. 75/2026, pubblicata sulla G.U. n. 110 del 15 maggio 2026, che reca disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. La legge introduce un rafforzamento della tutela del Made in Italy agroalimentare attraverso nuovi reati, aggravanti specifiche, una maggiore protezione delle DOP e IGP, l’estensione della responsabilità amministrativa delle imprese e sanzioni fino al 3% del fatturato per violazioni degli obblighi di tracciabilità e rintracciabilità.
Tra le principali novità vi è il reato di frode alimentare, che punisce l’immissione sul mercato, anche online, di prodotti difformi per origine, qualità o quantità quando vi sia il fine di profitto e l’intenzione di ingannare il consumatore. A tal fine, è necessario il dolo specifico, che si articola nella finalità di trarre profitto dall’attività illecita e dall’intenzione di indurre in errore il consumatore con riguardo alle caratteristiche del prodotto. Restano escluse le condotte di lieve entità.
Viene introdotto anche il reato di commercio con segni mendaci, che sanziona l’uso di indicazioni, simboli o elementi grafici e testuali idonei a trarre in inganno sull’origine o sulle caratteristiche del prodotto.
La legge inasprisce, inoltre, le pene per la contraffazione di DOP e IGP, ora sanzionata con reclusione da uno a quattro anni e multa da 10.000 a 50.000 euro, e introduce una specifica aggravante di agropirateria, con aumento della pena da un terzo alla metà, per le condotte volte a commettere i reati di frode alimentare o commercio con segni mendaci caratterizzate da più operazioni e allestendo mezzi e attività continuative.
La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 viene estesa alle ipotesi aggravate (condotte con attività continuative o con più operazioni), con sanzioni fino a 500 quote.
Sul piano processuale, il pubblico ministero può effettuare prelievi e campionamenti di prodotti alimentari senza preavviso quando vi sia il fondato rischio di alterazione delle prove; sono inoltre consentiti intercettazioni e incidente probatorio nei casi più gravi, mentre gli alimenti sequestrati e deperibili possono essere destinati a fini benefici.
La norma introduce anche misure amministrative, come il blocco temporaneo delle merci in caso di documentazione carente, concedendo all’impresa dieci giorni per regolarizzare la posizione. Sono previste sanzioni pecuniarie significative per etichettatura ingannevole o indicazione poco chiara dell’origine e viene rafforzata la disciplina che vieta l’uso improprio delle denominazioni tipiche del settore lattiero-caseario, come “latte”, per prodotti non di origine animale.