Con le sentenze n. 414, n. 416, e n. 420 del 11 giugno 2026, il TAR Abruzzo ha affermato la legittimità della prima gara di acquisto di farmaci esclusivi indetta con procedura negoziata senza bando.
Le ricorrenti censuravano la procedura di gara per la sua difformità dal modello della procedura negoziata senza bando e dell’accordo quadro mono-fornitore, deducendo l’indeterminatezza dell’oggetto contrattuale e l’eccessiva aleatorietà delle obbligazioni poste a carico degli operatori economici. La Stazione Appaltante, infatti, aveva indetto la procedura con un unico CIG per ciascun operatore, senza richiedere alcuna offerta economica e limitandosi a indicare il massimale di spesa di ciascun lotto.
Il TAR ha espresso apprezzamento per la scelta legislativa di ricorrere a tale procedura al fine di garantire la continuità terapeutica, evidenziando come i tempi delle ordinarie procedure di gara possano compromettere la tempestiva tutela della salute dei pazienti fragili.
Sul punto, relativo alla mancata puntuale quantificazione nella lex specialis del prezzo e del fabbisogno per ciascun principio attivo, il TAR ha ritenuto legittimo l’operato della Stazione Appaltante, fondato sulla ricognizione dei fabbisogni complessivi effettuata dal Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo sulla base della spesa storica delle Aziende Sanitarie regionali, per determinare il valore stimato dell’intera operazione contrattuale dell’accordo quadro.
La sentenza afferma che, nell’approvvigionamento dei farmaci esclusivi, incidono fattori esterni non controllabili da fornitori e acquirenti: la tutela dei diritti di esclusiva dei produttori e la libertà di scelta terapeutica del medico. Entrambi sono strumenti di tutela di valori di rango costituzionale, quali la libertà della ricerca scientifica e dell’esercizio della professione medica.
Per tale ragione, la mancata indicazione dei quantitativi massimi per singolo farmaco non rende indeterminato l’oggetto dell’accordo quadro né ne compromette la legittimità, anzi lo rende la modalità più appropriata di acquisto.
In conclusione, l’omessa indicazione del quantitativo e del valore massimo di acquisto per ciascuno dei farmaci esclusivi non preclude alla società ricorrente di comprendere l’effettiva entità dello sforzo imprenditoriale richiestole, al netto di un tollerabile rischio di impresa.