Con sentenza del 18 giugno 2026, nella causa C?522/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha respinto il ricorso di un ufficiale superiore del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito sospeso dal servizio per aver rifiutato il vaccino contro il virus SARS?CoV?2 obbligatorio previsto per il personale militare.
Secondo i giudici europei, il fatto che per i membri del personale militare sia prevista la vaccinazione obbligatoria a differenza dei membri del personale civile, seppur svolgano le loro funzioni nello stesso ambiente e in contesto sanitario analogo, non costituisce una discriminazione ex art. 2, par. 2, lett. a), della direttiva 2000/78, che definisce la discriminazione diretta come il caso in cui una persona è trattata meno favorevolmente di un’altra in una situazione analoga per uno dei motivi indicati tassativamente all’art. 1 della medesima direttiva. Ciò in quanto tale differenza di trattamento deriva dal fatto che si tratta di categorie professionali distinte, soggette a regimi diversi per quanto riguarda il loro rapporto di lavoro e di occupazione. Ne consegue che la direttiva non osta ad una normativa nazionale che prevede un differente regime vaccinale tra i membri del personale militare e quelli del personale civile, poiché tale differenza non rientra nell’ambito di applicazione della disposizione sopra citata.
In secondo luogo, la Corte ha affermato che l’art. 2, par. 2, lett. b), della suddetta direttiva non osta, per il motivo di una discriminazione indiretta fondata sulle convinzioni personali, a una normativa nazionale che prescrive una vaccinazione obbligatoria come requisito per poter svolgere l’attività lavorativa a un membro del personale militare che contesta una siffatta vaccinazione, qualora i motivi di tale contestazione costituiscano opinioni in materia di salute pubblica, le quali non sono ricomprese nella nozione di «convinzioni personali», ai sensi di tale direttiva. Nel caso di specie, infatti, il rifiuto non era fondato su convinzioni religiose, filosofiche o spirituali meritevoli di tutela ai sensi della normativa antidiscriminatoria dell'Unione, ma sulla contestazione delle valutazioni scientifiche e delle scelte di sanità pubblica adottate dalle autorità italiane. Il richiamo a studi scientifici alternativi e i dubbi sull'efficacia e sulla sicurezza dei vaccini integrano infatti un’opinione personale, e non una "convinzione" protetta dal diritto europeo.
Infine, è stato chiarito che l'obbligo vaccinale contestato non rientrava nell'ambito di attuazione del diritto dell'Unione, in quanto differenze di trattamento come quelle stabilite da tale normativa non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2, par. 2, della Direttiva citata. Ne consegue che gli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea non sono applicabili al caso concreto.