Il TAR del Lazio, con ordinanze nn. 12114 e 12115 del 2 luglio 2026, ha sollevato questione di illegittimità costituzionale della disciplina relativa al ripiano dello sfondamento del tetto di spesa farmaceutica (art. 1, co. 145 della legge 145/2018 e art. 15, comma 8, del d.l. 95/2012), ponendo in dubbio la coerenza di tale imposizione patrimoniale con i principi solidaristi che ne avevano giustificato l’introduzione.
Il Giudice, dopo aver richiamato i precedenti della Corte Costituzionale relativi sia al ripiano della spesa farmaceutica (sentenza n. 70/2017) che al ripiano della spesa per dispositivi medici (sentenza n. 140/2024), ha rilevato come la normativa censurata, nel suo complesso, ha comportato nel tempo l’imposizione di una prestazione patrimoniale sistematica e ripetitiva, imprevedibile nell’esatto ammontare dell’onere che annualmente ne consegue. Essa pertanto appare ormai definitivamente slegata da situazioni meramente contingibili e non è contenuta entro un arco temporale predeterminato, per cui ha smarrito la propria vocazione solidaristica trasformandosi in una misura ordinaria e sistematica di finanziamento della spesa sanitaria, che impatta in modo irragionevole e sproporzionato sulla libertà di iniziativa economica determinando una eccessiva compressione dell’autonomia contrattuale.
Le due pronunce si pongono in controtendenza rispetto al più recente orientamento del Giudice Amministrativo, che ha rigettato analoghe impugnazioni sul ripiano riferite ad annualità precedenti.