Con la recente sentenza n. 12444 del 7 luglio 2026, il TAR Lazio, modificando il proprio precedente orientamento, ha dichiarato il difetto di giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto il payback farmaceutico dell'1,83%, affermando che le contestazioni relative alla correttezza degli importi richiesti alle aziende farmaceutiche appartengono alla cognizione del giudice ordinario.
La controversia, in particolare, aveva ad oggetto la contestazione degli importi richiesti da AIFA a titolo di payback 1,83%, ritenuti dalla ricorrente illegittimi in quanto determinati sulla base di dati non corretti.
Il TAR, tuttavia, ha ritenuto che AIFA svolga un'attività integralmente vincolata, limitandosi a utilizzare i dati provenienti dal flusso OsMed, individuato dalla legge quale unica fonte di riferimento per il monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata e per il conseguente calcolo del payback.
L'Agenzia, pertanto, non disporrebbe né di poteri discrezionali nella scelta della fonte dei dati sulla base dei quali viene determinato l'importo dovuto a titolo di payback né di poteri di accertamento o di rettifica degli stessi.
Secondo il Collegio, l'attività di AIFA si risolverebbe in una mera operazione tecnico-contabile e ricognitiva, priva di esercizio di potere autoritativo, con la conseguenza che la posizione dell'impresa sarebbe qualificabile come diritto soggettivo al corretto calcolo della somma dovuta e non come interesse legittimo.