Il Codice Deontologico di Farmindustria si arricchisce del nuovo articolo 4.6 bis, che introduce una disciplina organica dei rapporti di collaborazione tra aziende farmaceutiche, Pubblica Amministrazione e strutture sanitarie, universitarie e di ricerca convenzionate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, anche mediante la partecipazione di soggetti terzi (provider).
La norma definisce i principi cui tali collaborazioni devono conformarsi: divieto di finalità promozionali, individuazione di uno specifico progetto di salute pubblica, benefici reciproci documentabili, formalizzazione mediante contratto, autorizzazione preventiva dell'ente e pieno rispetto degli obblighi di trasparenza.
L'introduzione della nuova disposizione rafforza il quadro di autoregolamentazione del settore, promuovendo modelli di collaborazione tra pubblico e privato improntati a trasparenza, correttezza e tutela dell'interesse pubblico.