Responsabilità medica: è legittima la designazione preventiva dell’amministratore di sostegno da parte dell’interessato capace di intendere e volere

24/05/2019

E’ erronea l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’amministrazione di sostengo (in quanto finalizzata solo a consentire al beneficiario la cura dei propri interessi) non può essere funzionale alla tutela del diritto soggettivo a rifiutare determinati trattamenti terapeutici (trattandosi di un diritto azionabile autonomamente e direttamente in giudizio, e non tutelabile, in via indiretta, mediante tale forma di protezione), posto che, al contrario, deve ritenersi che attraverso tale scelta sia possibile esprimere proprio l’esigenza di manifestare, in caso d’impossibilità dell’interessato, il rifiuto di quest’ultimo a determinate terapie, rappresentando tale esigenza la proiezione del diritto fondamentale della persona a non essere sottoposto a trattamenti terapeutici, seppur in via anticipata, in ordine ad un quadro clinico chiaramente delineato. In tal senso si è espressa la Suprema Corte con l’ordinanza n. 12998/2019 che, ritenendo legittima la designazione anticipata e preventiva dell’amministratore di sostegno, ha rigettato la decisione di diniego della Corte territoriale fondata sull’erroneo presupposto dell’attuale capacità di intendere e volere del beneficiario/designante, non avendo considerato la gravissima patologia della quale era portatore (MAV- malformazione artero-venosa) causa di emorragie continue, con conseguente instaurarsi di un possibile shock emorragico con rapida perdita della coscienza e compressione delle funzioni vitali e, dunque, tali da impedire a questi, nell’evenienza di tale crisi, di poter in futuro manifestare il proprio dissenso alla terapia trasfusionale in quanto testimone di Geova (Cass. civ., sez. I, ord. n. 12998 del 15.05.2019).

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