Con la sentenza del 1° ottobre 2026, nella causa C-131/25, la Corte di Giustizia dell’Unione europea è tornata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto UE dei regimi nazionali di contingentamento degli studenti non residenti per l'iscrizione al primo anno della Facoltà di Medicina.
La Corte ha stabilito che gli articoli 18 e 21 TFUE ostano a una normativa che assoggetti al contingentamento i candidati residenti in un altro Stato membro senza valorizzare il fatto che abbiano svolto una parte significativa della propria formazione scolastica nello Stato in cui intendono studiare, conseguendovi il diploma di maturità.
Tutela della sanità pubblica e qualità della formazione restano finalità legittime, ma non giustificano un sistema fondato esclusivamente sulla residenza, incapace di considerare il legame reale ed effettivo del candidato con il territorio. Una simile disciplina è sproporzionata e determina una discriminazione indiretta basata sulla nazionalità.
La decisione si inserisce nel quadro delineato dalla sentenza del 13 aprile 2010, causa C-73/08: le restrizioni all’iscrizione dei non residenti ai corsi medici e paramedici possono essere ammesse soltanto se giustificate dalla tutela della sanità pubblica e limitate a quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.
Il punto non è dunque abolire il numero programmato, ma evitare che il criterio della residenza diventi una barriera automatica anche per chi abbia costruito, attraverso la propria formazione scolastica, un collegamento sostanziale con il Paese del corso di studi.