Rassegna
di diritto
farmaceutico
e della salute

Fondata nel 1970
da Antonio Astolfi

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Primo piano

Nota AIFA 100: il TAR Lazio ribadisce i limiti dei poteri regionali sulla prescrizione dei farmaci antidiabetici non insulinici


13/10/2026
News

Con sentenza n. 15974/2026 del 12 ottobre 2026, il TAR Lazio ha annullato le misure organizzative adottate dalla Regione Lazio, senza alcuna nota o circolare interna (intervenuta solo successivamente, il 2 aprile 2026), ma intervenendo direttamente sul sistema informatico della piattaforma “WebCare”. In particolare, il sistema “WebCare” non consentiva ai medici di medicina generale (MMG) di compilare la scheda necessaria per avviare il trattamento come primi prescrittori dei farmaci interessati dalla Nota AIFA 100, rendendo tecnicamente impossibile l’inizio della terapia anche in presenza dei requisiti clinici previsti dalla disciplina nazionale.

La Regione Lazio ha giustificato tale limitazione richiamando l’inclusione di questi medicinali nel Prontuario della distribuzione diretta e per conto (PHT), sostenendo che la loro criticità terapeutica richiedesse una preventiva valutazione specialistica. La riserva della prima prescrizione agli specialisti, con possibilità per i MMG di rinnovare le successive prescrizioni, avrebbe garantito, secondo la Regione, un equilibrio tra appropriatezza clinica e contenimento della spesa farmaceutica.

Il TAR ha respinto tale impostazione, chiarendo che l’inclusione di un medicinale nel PHT rileva esclusivamente ai fini del regime distributivo, ossia delle modalità di erogazione agli assistiti mediante distribuzione diretta o per conto, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 347/2001. Essa non incide, invece, sull’individuazione dei medici legittimati alla prescrizione, né giustifica limitazioni alla facoltà prescrittiva dei MMG riconosciuta dalla disciplina nazionale.

Il Tribunale ha ribadito che, ai sensi dell’art. 48 del d.l. n. 269/2003, spetta all’AIFA definire le condizioni di prescrivibilità e rimborsabilità dei medicinali a carico del SSN, individuando anche i soggetti abilitati alla prescrizione. Le Note AIFA, vincolanti sull’intero territorio nazionale, non possono pertanto essere modificate o limitate dalle Regioni, cui compete disciplinare gli aspetti organizzativi dell’assistenza sanitaria nel rispetto del quadro regolatorio nazionale.

Tale conclusione è coerente con il riparto di competenze delineato dall’art. 117, comma 3, Cost., che include la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente: ferma la competenza statale nella definizione dei principi fondamentali e nella disciplina nazionale della prescrivibilità e rimborsabilità dei farmaci, le Regioni possono organizzare i servizi sanitari, ma non introdurre restrizioni prescrittive incompatibili con le determinazioni dell’AIFA. Ne consegue che la classificazione dei medicinali in fascia A-PHT, rilevante sul piano distributivo, non legittima la Regione Lazio a riservare agli specialisti la prima prescrizione quando la disciplina nazionale riconosce tale facoltà anche ai MMG.

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