Rassegna
di diritto
farmaceutico
e della salute

Fondata nel 1970
da Antonio Astolfi

Rassegna di diritto
farmaceutico e
della salute

Fondata nel 1970 da Antonio Astolfi

Primo piano

Trattamento sanitario obbligatorio in regime di degenza ospedaliera: la Consulta stabilisce il diritto della persona interessata alla difesa tecnica nel procedimento di adozione della misura


15/10/2026
News

Con la sentenza n. 157/2026, depositata il 2 ottobre, la Consulta si è pronunciata nuovamente sulla legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 833/1978 che disciplina il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in regime di degenza ospedaliera, introducendo ulteriori garanzie processuali.

La Consulta ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica, stabilendo, in particolare, che, al momento della comunicazione dell’ordinanza sindacale che dispone il trattamento – o della comunicazione dell’ordinanza di proroga -, la persona che ne è destinataria deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia. In caso di mancata nomina, la persona sottoposta al trattamento è assistita da un difensore d’ufficio designato dal Giudice Tutelare nell’ambito dei soggetti iscritti negli elenchi dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio. Il difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, il difensore d’ufficio devono essere tempestivamente avvertiti e possono partecipare all’audizione della persona interessata svolta dal giudice tutelare prima della convalida. Anche al difensore così individuato deve essere notificato il decreto motivato di convalida o non convalida del provvedimento sindacale.

Tale intervento fa seguito alla precedente sentenza n. 76 del 2025, depositata il 30 maggio 2025, con cui la Consulta aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, commi primo e secondo, della legge n. 833 del 1978, per violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedeva la comunicazione dell’ordinanza sindacale che dispone il trattamento sanitario coattivo in condizioni di degenza ospedaliera alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, nonché l’audizione della persona interessata da parte del giudice tutelare prima della convalida e la notificazione del relativo decreto alla persona stessa o al suo legale rappresentante - e in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, quarto comma, della legge n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevedeva la comunicazione alla persona interessata e al legale rappresentante, ove esistente, dell’ordinanza sindacale di proroga del trattamento.

Altre notizie

Vai alla sezione >