Con l’ordinanza n. 4658/2026, pubblicata il 3 novembre 2026, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 23778/2025, relativa al pay-back sui dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018, impugnata dalla società.
A seguito della precedente ordinanza n. 1349/2026, emessa in data 15 aprile 2026, di respingimento dell’istanza cautelare, la Regione Marche e la Provincia Autonoma di Trento avevano dato avvio agli atti di riscossione delle somme.
Il nuovo ricorso cautelare presentato dalla ricorrente è stato ritenuto ammissibile ai sensi dell’art. 58 c.p.a., in quanto fondato su circostanze sopravvenute. Da un lato, il Collegio ha ritenuto sussistere il fumus boni iuris stante il rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E, disposto con le recenti ordinanze nn. 7831, 7832 e 7833 del 28 ottobre 2026. Dall’altro, le iniziative di accertamento e riscossione intraprese dalle Amministrazioni regionali testimoniano la sussistenza di un persistente periculum in mora correlato ai possibili esborsi patrimoniali nelle more della cognizione di merito.
Due sono, però, gli aspetti davvero innovativi della pronuncia: a) l’estensione della sospensione dell’esecutività a tutti i provvedimenti amministrativi generali e indivisibili impugnati, posti a fondamento del meccanismo di pay-back; b) la conseguente necessaria efficacia della tutela cautelare erga omnes.
In altri termini, il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli atti presupposti non disciplinano posizioni individuali e autonome, ma costituiscono il fondamento unitario delle pretese di ripiano rivolte alla generalità delle imprese fornitrici, e qualora tali atti fossero annullati, l’effetto si produrrebbe erga omnes. Pertanto, la sospensione non può limitarsi a produrre effetti soltanto nei confronti dell’impresa ricorrente, ma si deve estendere anche alle altre imprese del settore, comprese quelle che non hanno partecipato al giudizio.