Rassegna
di diritto
farmaceutico
e della salute

Fondata nel 1970
da Antonio Astolfi

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farmaceutico e
della salute

Fondata nel 1970 da Antonio Astolfi

Primo piano

Linee guida, omissioni e vigilanza clinica: la Cassazione delimita l’area di non punibilità del sanitario


05/11/2026
News

Con la sentenza n. 13274 del 10 aprile 2026, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di tre medici condannati per il decesso di una paziente ottantatreenne affetta da occlusione intestinale, maturato all’esito di una gestione reiteratamente conservativa del quadro clinico. I ricorrenti avevano invocato l’art. 590-sexies c.p., sostenendo di avere seguito le linee guida per il trattamento conservativo delle occlusioni da aderenze e di versare, al più, in colpa lieve da imperizia nella fase esecutiva, ma la  Corte di Cassazione ha invece escluso l’operatività della causa di non punibilità sul rilievo che non basta il richiamo formale a un protocollo terapeutico astrattamente pertinente: occorre che le raccomandazioni siano effettivamente rispettate e adeguate al caso concreto, nel solco dell’insegnamento posto dalle Sezioni Unite [Sentenza n. 8770 del 22/02/2018]. In questa prospettiva, secondo la Cassazione, il punto non era la mera legittimità iniziale della scelta conservativa, bensì la sua concreta attuazione. La sentenza valorizza, infatti, l’omissione di presidi che le stesse linee guida considerano essenziali nella fase di osservazione atteso che, adire della Corte di legittimità, la gestione conservativa “non si limita a consentire l’attesa”, ma richiede “adeguata gestione della paziente” e “costante monitoraggio del decorso clinico” per cogliere tempestivamente l’eventuale aggravamento e predisporre il trasferimento in struttura di livello superiore. In ragione di tale premessa, l’adesione alle linee guida non integra un’esimente automatica da responsabilità per il medico: l’art. 590-sexies c.p. presuppone il rispetto sostanziale e integrale delle raccomandazioni appropriate, mentre resta configurabile la responsabilità quando il sanitario ometta gli accertamenti, i controlli o gli interventi che quelle stesse raccomandazioni impongono, oppure non adegui la condotta all’evoluzione del caso concreto.

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui la responsabilità penale del medico, dopo la legge n. 24 del 2017, resta esclusa solo nei limiti tracciati dall’art. 590-sexies c.p., ossia nei casi di imperizia governata da linee guida adeguate e realmente osservate, e assume valenza significativa nell’applicazione rigorosa di tale disciplina a un contesto clinico in cui la difesa aveva fatto leva sulla correttezza astratta dell’opzione conservativa. La Corte chiarisce infatti che il rispetto delle linee guida è un criterio di buona pratica, non un automatismo esonerativo: il vero discrimine rimane la qualità concreta della presa in carico del paziente e la tempestività della risposta al peggioramento clinico. 

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