Con una pronuncia che ribalta l’orientamento del Giudice amministrativo di primo grado, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7993 del 3 novembre 2026, ha sancito la piena legittimità del Piano operativo regionale approvato dalla Giunta lombarda nel giugno 2023, confermando la validità del ricorso all’overbooking nella prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero.
Il meccanismo, voluto per arginare il fenomeno dei no-show (pazienti che non si presentano all'appuntamento senza disdire, lasciando vuoti slot preziosi mentre le liste d’attesa si allungano), consente alle strutture di prenotare un volume di visite superiore a quello ordinariamente programmato.
Avverso tale delibera avevano agito i sindacati dei medici (Uil-Flp), eccependo l’illegittimità dell’atto per violazione della normativa di riforma del Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, i ricorrenti sostenevano che la misura incidesse sulla contrattazione collettiva e sull’organizzazione delle agende dei professionisti, determinando il potenziale superamento del tetto massimo orario di visite stabilito dall'Accordo Collettivo Nazionale (ACN). Nel 2024 il TAR Lombardia aveva accolto i rilievi, annullando in parte la delibera regionale e ravvisando criticità nella gestione dei carichi di lavoro.
In sede di appello, il Consiglio di Stato ha radicalmente mutato prospettiva, accogliendo le tesi difensive della Regione. I giudici di Palazzo Spada hanno riconosciuto la legittimità dell'intervento programmatorio regionale volto a ottimizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche e a garantire il diritto alla salute e alla riduzione dei tempi d'attesa dell’utenza, ridimensionando le censure legate all’asserita invasione della sfera contrattuale e rimettendo al corretto esercizio organizzativo della pubblica amministrazione la gestione operativa delle agende.