La Corte di Giustizia UE si pronuncia sull’obbligo di imparzialità: non è necessario provare la mancanza di imparzialità, ma è sufficiente che sussista un dubbio legittimo che non possa essere dissipato

06/06/2019

“Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione europea sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, tra i quali figura il diritto ad una buona amministrazione, sancito dall’art. 41 della Carta” [dei diritti fondamentali], che, al paragrafo 1, enuncia il diritto di ogni individuo a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale. Il requisito di imparzialità mira a garantire la parità di trattamento, che è un principio posto alla base del diritto europeo, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi eventuali in capo ai funzionari che agiscono per conto delle istituzioni. Tenuto conto dell’importanza fondamentale della garanzia di indipendenza e d’integrità per quanto riguarda tanto il funzionamento interno quanto l’immagine esterna delle istituzioni dell’UE, tale requisito d’imparzialità deve coprire tutte le circostanze che il funzionario chiamato a pronunciarsi su un caso deve ragionevolmente comprendere come suscettibili di apparire, agli occhi di terzi, come idonee ad influire sulla indipendenza in materia. Di conseguenza, il requisito d’imparzialità deve essere assicurato sia sotto il profilo soggettivo, nel senso che nessuno dei membri dell’istituzione interessata deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali, sia sotto il profilo oggettivo, nel senso che l’istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere anche qualsivoglia legittimo dubbio in merito ad un eventuale pregiudizio. Sulla base di questi principi, la Corte di giustizia UE, annullando la decisione di primo grado, ha dichiarato illegittima la decisione adottata dalla Commissione europea in relazione al rinnovo dell’AIC di un medicinale, adottata sulla base del parere reso dal Comitato per i medicinali di uso umano (CHMP) di EMA per la cui redazione era stata nominata, quale relatrice principale, una persona dipendente dell’Autorità nazionale che aveva in precedenza emesso una decisione di diniego del rinnovo dell’AIC per quel medicinale, che, inoltre, nell’ambito del ricorso proposto contro tale decisione, aveva difeso la predetta Autorità innanzi ai Giudici nazionali e che, infine, aveva avviato la procedura innanzi al medesimo Comitato (Corte di giustizia UE, sent. del 27 marzo 2019, nella causa C-680/16P).

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