Il 1 gennaio 2019 è entrata in vigore la legge
di bilancio per l’anno 2019 (l. 145/2018, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31
dicembre 2018), che, tra le diverse misure adottate in ambito sanitario, ha
introdotto il divieto per le strutture sanitarie private, i professionisti
sanitari, nonché le società operanti nel settore odontoiatrico, di includere,
nelle comunicazioni informative, “elementi di carattere promozionale o
suggestivo”. Secondo quanto specificato dall’art. 1, co. 525, l. 145/2018,
la pubblicità sanitaria può contenere solamente le informazioni di cui all’art.
2, co. 1, d.l. 223/2006, conv. in l. 248/2006 (relative ai compensi e ai costi
delle prestazioni, ai titoli e alle specializzazioni, nonché alle
caratteristiche del servizio offerto), al fine di garantire la sicurezza dei
trattamenti, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del
paziente e a tutela della salute pubblica, nonché della dignità della persona e
del diritto ad una corretta informazione in ambito sanitario. Inoltre, il
successivo co. 536 conferma la competenza degli Ordini professionali a
procedere in via disciplinare nei confronti dei professionisti e delle società
iscritti, in caso di violazione di quanto disposto dal co. 525. Le violazioni
dovranno essere segnalate all’AGCOM, ai fini dell’adozione dei provvedimenti
sanzionatori di competenza dell’Autorità. Infine, è fatto obbligo per le
strutture sanitarie private di dotarsi di un direttore sanitario iscritto
all’albo dell’Ordine territorialmente competente del luogo in cui le stesse
hanno la sede operativa, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio (e, dunque, entro il 1 maggio 2019).