La legge di Bilancio introduce agevolazioni per le farmacie a basso fatturato

09/01/2019

L’art. 1, co. 551, l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), nel modificare l’art. 1, co. 40, l. n. 662 del 23 dicembre 2006, ha introdotto alcune agevolazioni per le farmacie a basso fatturato. In particolare, è stato introdotto l’esonero dallo sconto sui prezzi dei farmaci a carico del SSN per le farmacie con un fatturato annuo inferiore a € 150.000, mentre le farmacie con fatturato superiore a tale soglia ma inferiore al tetto di € 300.000 continueranno a beneficiare della riduzione del 60% delle percentuali di sconto previste dalla legge già in vigore.

La Legge di Bilancio ha, inoltre, introdotto un ulteriore comma 40 bis alla predetta disciplina, volto a stabilire le modalità di calcolo del fatturato annuo, ai fini dell’applicabilità dei suddetti sconti, a partire dal 1 gennaio 2019, dovendo concorrere: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di SSN; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto;: c) il fatturato di prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogate in regime di SSN; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito; essendo esclusi dal calcolo: a) l’IVA, b) le trattenute convenzionali e di legge, c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare  alle farmacie convenzionate, d) la quota a carico dei cittadini, ex art. 7, co. 4, d.l. n. 347/2001, e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ex dlgs. n. 153/2009.


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