L’art. 1, co. 551, l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), nel modificare l’art. 1, co. 40, l. n. 662 del 23 dicembre 2006, ha introdotto alcune agevolazioni per le farmacie a basso fatturato. In particolare, è stato introdotto l’esonero dallo sconto sui prezzi dei farmaci a carico del SSN per le farmacie con un fatturato annuo inferiore a € 150.000, mentre le farmacie con fatturato superiore a tale soglia ma inferiore al tetto di € 300.000 continueranno a beneficiare della riduzione del 60% delle percentuali di sconto previste dalla legge già in vigore.
La Legge di Bilancio ha, inoltre, introdotto un ulteriore comma 40 bis alla predetta disciplina, volto a stabilire le modalità di calcolo del fatturato annuo, ai fini dell’applicabilità dei suddetti sconti, a partire dal 1 gennaio 2019, dovendo concorrere: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di SSN; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto;: c) il fatturato di prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogate in regime di SSN; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito; essendo esclusi dal calcolo: a) l’IVA, b) le trattenute convenzionali e di legge, c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate, d) la quota a carico dei cittadini, ex art. 7, co. 4, d.l. n. 347/2001, e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ex dlgs. n. 153/2009.