
Non sussiste reato di abuso di ufficio di cui
all’art. 323 c.p. a carico dei membri della Commissione Medica Ospedaliera
(CMO) che, ritenendo non assolto l’onere della prova sul nesso causale tra le
vaccinazioni obbligatorie e l’infermità di una minore (affetta da autismo
infantile) sulla base dei più recenti studi epidemiologici resi noti dal
Ministero della salute, hanno proceduto all’annullamento in autotutela dei
precedenti provvedimenti di segno opposto, con conseguente venir meno del
presupposto normativo per l’erogazione dell’indennizzo. In particolare, la
Corte di Cassazione, avallando le conclusioni del GIP, ha ritenuto che i membri
della CMO non avessero assunto il nuovo provvedimento in autotutela con
l’intento di arrecare un danno ingiusto alla parte e nella consapevolezza del
danno arrecato, essendosi, invece, limitati ad agire in conformità alle
direttive ministeriali nell’ambito di una discrezionalità tecnica,
insindacabile in sede penale (Cass. pen. Sez. VI, ord. n. 2983/2019).